IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 17 maggio 1945, n.
331, relativo alla costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 25 febbraio 1946,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1946, con il
quale e' stato approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi;
  Visto  l'articolo  1  della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante
delega  al  Governo per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento
nazionale  con  quanto  disposto  dall'articolo  108 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea;
  Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del Trattato che istituisce la
Comunita' europea;
  Vista  la  decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 93/717/CE
del 22 novembre 1993;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
  Acquisito il parere della Banca centrale europea;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
  a) "Ufficio": l'Ufficio italiano dei cambi;
  b) "Banca": la Banca d'Italia;
  c) "Statuto": lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
           -  L'art.  76  della  Costituzione prevede che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti.
           -  L'art.  87, quinto comma, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
           -  Il  decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945,
          n. 331, reca: "Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi
          e passaggio a  quest'ultimo  delle  funzioni  dell'Istituto
          nazionale per i cambi con l'estero".
           - Il D.M. 25 febbraio 1946 con il quale e' stato approvato
          lo  statuto  dell'Ufficio italiano dei cambi, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1946.
           - L'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n.  433,  prevede
          il conferimento al Governo della delega per l'emanazione di
          uno  o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie
          ai fini della attuazione delle disposizioni comunitarie sul
          passaggio della lira all'euro, nonche'  per  assicurare  la
          compatibilita'   dell'ordinamento   nazionale   con  quanto
          disposto dall'art.  108  del  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita'  europea;  Trattato  che  impone a ciascuno Stato
          membro di provvedere ad assicurare la compatibilita'  della
          propria  legislazione  nazionale con il Trattato medesimo e
          con lo statuto del Sistema europeo delle banche centrali.
           - L'art. 109 F, paragrafo  6,  del  Trattato  prevede  che
          l'Istituto  monetario  europeo  (IME),  nei  limiti ed alle
          condizioni stabile dal Consiglio,  venga  consultato  dalle
          autorita'   degli   Stati   membri   su  ogni  proposta  di
          provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.
           - La decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE
          del 22 novembre 1993 (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          CEE  del  31  dicembre 1993) e' relativa alla consultazione
          dell'Istituto monetario europeo da  parte  delle  autorita'
          sulle proposte di provvedimenti legislativi.
          Nota all'art. 1:
           - Si riporta il testo dell'art. 4A del Trattato istitutivo
          della Comunita' europea:
           "Art.  4A. - Sono istituiti, secondo le procedure previste
          dal  presente  Trattato,  un  Sistema  europeo  di   banche
          centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale
          europea  (in  appresso  denominata  BCE),  che agiscono nei
          limiti dei poteri loro conferiti dal  presente  Trattato  e
          dallo  statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato
          "Statuto del SEBC") allegati al Trattato stesso".